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News ed aggiornamenti

CRITERI DI REDAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI D.M. 7.8.2023 N. 110

Merita una doverosa segnalazione il  D.M. in argomento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2023 n. 110 (vedasi il link)  in vigore per gli atti processuali redatti a partire dal 1^ settembre 2023, che vi segnaliamo senza commenti per carità di patria:

Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. (23G00120) (GU Serie Generale n.187 del 11-08-2023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/2023

PUBBLICAZIONE 4 VOLL. GIURISPRUDENZA CIVILE DELLA CASSAZIONE ANNO 2023

Con la solita impeccabile puntualità sono stati pubblicati sul sito della Corte di cassazione (oggetto di radicale restyling)  i 4 voll.  della "Rassegna" della giurisprudenza civile della Cassazione" relativa all'anno 2023, di cui vi riportiamo il link :

Volume I_2023_Massimario_Civile(volume completo_pag416).pdf

Inutile sottolineare la pregevolezza e l'utilita di tale strumento, elaborato come sempre dall'Ufficio Massimario della Corte,  per tutti gli operatori del settore. 

La meritevolezza del debitore prevista dal Decreto Ristori

Aritcolo pubblicato sulla rubrica partner24ore curata dal quotidiano "Il Sole 24 ore" a cura degli Avvocati Fabrizio Ciaccia e Sara Mercuri.

LA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE IN  SEGUITO ALLE MODIFICHE APPORTATE DAL C.D. “DECRETO RISTORI” (L. 176/2020)

“Il nuovo ruolo degli Organismi di Composizione della Crisi”

A cura degli Avv.ti Fabrizio Ciaccia e Sara Mercuri

PREMESSE
LA MERITEVOLEZZA DEL DEBITORE ANTE DECRETO RISTORI.

La legge n. 3 del 2012, titolata “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi di sovraindebitamente”   mirava ad una semplificazione della materia attraverso l’introduzione di una serie di istituti volti a consenitre a soggetti meritevoli ma impossibilitati dall’eccesso sovraindebitamento, di reinserirsi nel mercato e tornare potenzialmente produttivi. 

È stato, quindi, introdotto il meccanismo dell’esdebitazione attraverso cui veniva concesso al privato cittadino e consumatore, di proporre ai creditori un piano di rientro per cancellare i propri debiti.

Nel farlo ha però (come sempre accade nel diritto) dovuto bilanciare contrapposti interessi: da un lato quelli del consumatore che vorrebbe accedere alla procedura, e dall’altro quelli dei creditori che non prendono parte all’iter di omologa e che, pertanto, potrebbero subire una compressione dei loro diritti.

Si è, dunque, voluto inizialmente limitare l’uso di tale istituto al consumatore meritevole, ovverosia a colui che non abbia determinato con dolo o colpa lo stato di sovraindebitamento. Per poter essere considerato meritevoli, il consumatore non doveva aver posto in essere atti in frode alla legge né doveva avere assunto obbligazioni fuori dalla propria portata senza le dovute prospettive di poterle adempiere.

Sul punto, il Tribunale di Monza precisava che il concetto di meritevolezza doveva essere letto nel “concreto comportamento posto in essere dal debitore. È meritevole il consumatore che, confidandosull’entità del proprio reddito e patrimonio, ha sempre creduto di poter pagare i propri debiti e per il quale lo squilibrio tra patrimonio disponibile ed esposizione debitoria non sia stato causato da un suo comportamento colposo, ma da circostanze non prevedibili” [1].

In quest’ottica, il consumatore meritevole a cui era concesso accedere alla procedura di esdebitazione era unicamente il consumatore “sfortunato” cioè chi, senza la minima colpa ma per cicostanze esterne ed avverse, si è ritrovato in una situazione di svantaggio, senza poter più onorare le obbligazioni assunte.

In tale ottica, agli OCC era rimesso un onere di indagine sulla meritevolezza del consumatore troppo rigida: escludere la colpa nell’indebitamento[2].

LA MODIFICA DELL’ACCEZIONE DI MERITEVOLEZZA AD OPERA DEL DECRETO RISTORI.

Con l’approvazione del testo definitivo della legge di conversione del D.L. 28.10.2020 n. 137 (cd. “Decreto Ristori), il Legislatore ha introdotto importanti modifiche alla Legge n. 3/2012 (recepite dal Codice della Crisi e dell’insolvenza non ancora entrato in vigore) con particolare attenzione ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, prevedendo che tali disposizioni siano applicate anche alle procedure pendenti.

Le modifiche più significative ivestono proprio il concetto di meritevolezza del consumatore, ampliandolo e rendendo, di fatto, la procedura maggiormente accessibile.

Le modifiche hanno investito sostanzialmente tre articoli della L. 3/2012:

1)-È stato riformulato l’art. 7, dove il nuovo comma 1, lettera d-ter prevede che il piano del consumatore non sarà ammissibile se il debitore “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode”.

La riformulazione adoperata dal Legislatore circoscrive le ipotesi di responsabilità del consumatore, non più in riferimento alla colpa semplice, ma alla sola colpa grave.

Dunque, contrariamente a quanto originariamente chiamato a fare, l’OCC dovrà accertare unicamente l’assenza di colpa grave, mala fede o frode.

2)-Introduzione del procedimento di esdebitazione del debitore cd. incapiente. La novità sicuramente più importante è rappresentata dalla procedura prevista dall’art. 14-quaterdecies della L. 3/2012 (disciplinata anche dall’art. 283 del Codice della crisi non ancora entrato in vigore), che prevede la possibilità - seppur straordinaria - per il debitore persona fisica meritevole, di essere esdebitato anche quando non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

Ciò è consentito “solo una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%”.

Il legislatore ha voluto, in questo modo, dare l’opportunità a tutti quei soggetti - potenzialmente produttivi ma impossibilitati a superare la crisi del sovraindebitamento - di reinserirsi nel mercato. 

Anche in questo caso, diventa fondamentale il ruolo dell’OCC che dovrà valutare preliminarmente la meritevolezza del debitore

In questo ambito è intervenuta anche la modifica della nozione di consumatore, ammettendo la possibilità di accedere a tale disciplina anche alla persona fisica che rivesta il ruolo di socio in una società di persona e limitatamente al sovraindebitamento riguardante i debiti personali.

3)-Introduzione del cd. sovraindebitamento familiare. L’art. 7-bis fa suo un principio già riconosciuto dalla giurisprudenza di merito che, in più di un’occasione, ha riconosciuto il sovraindebitamente familiare, estendendolo anche ai membri della famiglia.

Il nuovo art. 7-bis ammette che possa essere presentata un’unica istanza ed avviata dunque un’unica procedura di composizione della crisi per più membri della famiglia, purché il sovraindebitamento abbia un’origine comune. 

Possono giovarsi di tale possibilità non solo i familiari dello stesso nucleo familiare, ma anche i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché i conviventi di fatto e le parti di un’unione civile.

4)-Un’altra novità introdotta dal Decreto Ristori riguarda l’art. 9, comma 3 bis, lett. e, in cui il Legislatore prevede che l’OCC debba indagare anche sul finanziatore/creditore.

L’OCC deve, infatti, accertare se hai fini della concessione del credito, il soggetto finanziatore/creditore abbia o meno tenuto conto dell’affidabilità creditizia del debitore[3].

A questa indagine va ricollegato il successivo art. 12, comma 3-ter, in cui è rappresentata una “sanzione” di tipo processuale per il creditore “che ha colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamento”.

Tale sanzione consiste nel precludere al creditore la possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa.

CONCLUSIONI

L’intervento del Legislatore appare equo se non  addirittura necessario.

Il diritto, come ci insegnano i filosofi di tale disciplina, dovrebbe farsi proporzione e specchio della società e, pertanto, era auspicabile che il Legislatore intervenisse ad estendere e delineare correttamente il concetto di meritevolezza.

La società odierna, già duramente provata dalla crisi del 2007, si è trovata a fronteggiare un’emergenza sanitaria senza precedenti che ha, inevitabilmente, portato ad un’ulteriore flessione dei mercati, aggravando la situazione di crisi e il sovraindebitamento del consumatore.

Era quindi necessario riconsiderare la nozione di meritevolezza e restringere il campo della responsabilità del consumatore alla sola colpa grave, al dolo e alla mala fede, consentendo l’accesso alla procedura di sovraindebitamento alla maggior parte dei consumatori, garantendo quella che è la ratio stessa dell’Istituto: allegerire il carico sul ruolo, agevolare il consumatore garandendo ai creditore comunque un rientro.

 

Avv. Fabrizio Ciaccia

Avv. Sara Mercuri



[1] Trib. Monza, 22 giugno 2017, sez. II. Si veda anche P. S. Goretti, Il confronto tra meritevolezza del consumatore e compressione dei diritti dei creditori, in Riv. Dei dottori commercialisti, fasc. 4, 2017.  Sul tema si veda anche: Trib. Treviso, 25 gennaio 2017 in cui si parla di consumatore meritevole se prudente ed accorto

[2] In tal senso: Trib. Santa Maria Capua Vetere, 14 febbraio 2017; Trib. Milano, 18 novembre 2016, in cui si legge “l’istanza deve essere rigettata qualora  il consumatore risulti immeritevole dei vantaggi che derivano dal buon esito della procedura indipendentemente dallo loro idoneità decettiva”.

[3] In tal senso Trib. Roma, 21 dicembre 2021. In questo caso il Tribunale ha rilevato come sulla base della relazione particolareggiata del gestore e della documentazione versata in atti, le banche avevano concesso due finanziamenti senza provvedere, al momento della loro concessione, alla corretta verifica del merito creditizio del debitore che risultava inadeguato alla luce del rapporto tra rate da pagare e reddito disponibile alla data della stipulazione.

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie x le SS.UU. CIVILI marzo 2024

 

E' stata pubblicata il 1.3.2024 sul sito web della cassazione Civile ( cfr. link alla sezione "Studi e pubblicazioni" del Portale del Massimario) la raccolta mensile (Febbraio 2024) delle ordinanze interlocutorie per l'eventuale remissione alle Sezioni Unite Civili di questioni più urgenti e controverse, sulle quali si registra un contrasto giurisprudenziale che richiederebbe l'intervento nomofilattico delle SS.UU.

In questo mese si segnala  l'Ord. interlocutoria n. 3451 del 7/2/2023 (Sez.I^ Civ.)  relativa alla nullità per difetto di causa o per frode alla legge di un mutuo erogato dalla banca in assenza di qualsiasi utilità o interesse concreto della società mutuataria

 

PUBBLICAZIONE RELAZIONE ANNUALE 2023 ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Sul sito web dell'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE (www.acf.consob.it) è stata pubblicata la relazione annuale sull'attività svolta dall'Arbitro nell'anno 2023.

Ricordiamo che possono essere sopposte all'ACF le controversie tra un investitore c.d. "retail" (soggetti privati, ma anche società ed enti) e un "intermediario"(bancario e/o finanziario) e che le somme richieste non possono superare i 500.000 (cinquecentomila/00) euro.